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Interruzione del corso

L'iscritto al corso di dottorato può ottenere l'interruzione del corso per:

  1. maternità, paternità e congedi parentali
  2. malattia
  3. servizio civile
  4. frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti
  5. gravi motivi personali e familiari, documentati
  6. in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

La richiesta deve essere inoltrata all’Unità “Dottorati di ricerca”, completa di idonea documentazione giustificativa. Sulla richiesta deve essere applicata una marca da bollo da euro 16,00.

In presenza di gravi motivi personali e familiari, l’interruzione:

  • non è concessa d'ufficio, ma è soggetta a valutazione del Collegio dei docenti del corso;
  • la durata dell’interruzione (compresa la proroga dell’interruzione stessa) può essere solo un periodo massimo di 12 mesi per l’intera durata del Corso.

Le norme in materia di interruzione sono disciplinate dalla Sezione II del documento “Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato, specializzazione, master e formazione insegnanti” e dall'articolo 16 del “Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca”.

Nel periodo di interruzione non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa pena la nullità.

La durata della formazione non può essere ridotta per cui il periodo di interruzione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata che comporta il differimento della durata del corso e pertanto dei relativi passaggi d’anno e dell’esame finale.